BENVENUTI SUL SITO DELL'ASSOCIAZIONE DI UROLOGIA E ANDROLOGIA DELLE MARCHE

BENVENUTI SUL SITO DELL'ASSOCIAZIONE DI UROLOGIA E ANDROLOGIA DELLE MARCHE

Le nostre sedi

STATUTO

Articolo 1

(Costituzione e sede)

E' costituita l'Associazione: "Associazione di Urologia e Andrologia delle Marche" con sede in Ancona, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Ancona, in via Conca n. 71.

Articolo 2

(Carattere della Associazione)

La Associazione di Urologia e Andrologia delle Marche è un'Associazione scientifica. Essa persegue esclusivamente finalità di progresso scientifico; svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse, non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o contributi durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 3

(Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

(Scopi e Attività)

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di progresso scientifico, ed ha individuato il raggiungimento dei seguenti scopi:

a) promuovere la divulgazione di informazioni corrette e aggiornate sulla Urologia e Andrologia e sui progressi della ricerca scientifica e clinica anche mediante incontri di studio, convegni;

b) promuovere la diffusione dei processi clinici per la diagnosi precoce;

c) promuovere iniziative per divulgare la migliore terapia basata su evidenze cliniche;

d) sostenere i procedimenti per migliorare la qualità del supporto durante e dopo le cure;

e) partecipare all'adeguata formazione e preparazione di specialisti e operatori sanitari;

f) collaborare alla stesura di formule adeguate di consenso per la partecipazione consapevole dei pazienti a trails clinici controllati per la prevenzione, diagnosi e terapia;

g) promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica;

h) promuovere attività di prevenzione;

i) promuovere iniziative per la valorizzazione della specia-lità urologica e andrologica con enti pubblici e privati e persone fisiche;

j) sostenere l'aggiornamento culturale e tecnologico dei Paesi in via di sviluppo;

k) promuovere la valutazione collegiale di casi clinici;

l) svolgere attività di consulenza ai Soci e a terzi anche a fini medico-legali;

m) promuovere l'internazionalizzazione.

Gli scopi potranno essere raggiunti assicurando l'informazione ai propri soci e/o terzi mediante conferenze, materiale illustrativo e ricerche, aggregazioni e scambi didattici, collaborazioni con società scientifiche, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Articolo 5

(Requisiti dei Soci)

Possono essere soci i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari della Associazione; possono essere soci anche soggetti giuridici e pubblici, nonché Enti o Istituzioni.

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 6

(Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, siano esse di accettazione siano di diniego, devono essere motivate.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione alla Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Articolo 7

(Categorie dei soci)

La Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari;

- Benemeriti;

- Ordinari;

- Persone Giuridiche;

a) sono soci onorari coloro che abbiano particolari meriti, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio di Amministrazione. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione;

c) sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione;

d) sono soci Persone Giuridiche quei soggetti che condividono o hanno finalità analoghe, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti della Associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari e Persone Giuridiche, hanno diritto a partecipare alla vita dellaAssociazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Articolo 8

(Doveri dei soci)

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Associazione.

Articolo 9

(Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione potranno essere inflitte dal Consiglio di Amministrazione le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell'esercizio dei diritti di voto in sede assembleare per quelle più gravi;

c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Articolo 10

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di espulsione;

d) per ritardato pagamento della quota annuale fissata dalla assemblea per oltre tre anni consecutivi;

e) per morte.

Articolo 11

(Organi della Associazione)

Organi della Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato Scientifico;

- la Commissione Audit Clinico;

- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi retribuiti per prestazioni svolte nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Articolo 12

(Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;

b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli associati.

Articolo 13

(Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella sede Sociale, o inviata via fax, e-mail, consegnata a mano.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dagli associati, la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

In caso di dimissioni del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione dimissionario.

Articolo 14

(Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza, dal Segretario o dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea verrà inviato per via telematica ai soci e ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 15

(Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano e/o per appello nominale.

In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Articolo 16

(Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni preventiva e consuntiva del Consiglio di Amministrazione;

b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio dei Probiviri;

c) fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote di ammissione annuale ed i contributi associativi;

d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria;

f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordi-nario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio di Amministrazione entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Articolo 17

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;

- nominare la Commissione scientifica;

- nominare la Commissione Audit clinico;

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;

- cooptare nuovi componenti di un nuovo soggetto in aumento e fino a due nominativi in sostituzione di dimissionari o decaduti;

- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione;

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappre-sentanti da scegliere tra i soci;

- redigere l'eventuale regolamento interno;

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

- erogare le sanzioni disciplinari.

Articolo 18

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da soci e dura in carica tre anni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno:

- il Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere Economo.

Il Presidente non è rinnovabile per due mandati successivi.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentrano soci chiamati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in carica. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio di Amministrazione, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 6/7 (sei settimi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, è automaticamente decaduto.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Articolo 19

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano quattro componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto.

In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 20

(Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio di Amministrazione, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Segretario in ogni sua attribuzione.

Articolo 21

(Segretario della Associazione)

Al Segretario viene assegnata la carica di Vice-Presidente.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci.

Articolo 22

(Il Tesoriere-Economo)

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione. Si avvale a giudizio del Consiglio di Amministrazione della collaborazione e consulenza di un commercialista esterno.

Articolo 23

(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto fino a nove membri esperti, scelti tra soci e non soci. Può essere suddiviso in sottocom-missioni.

Di ogni sottocommissione può far parte ex officio almeno un componente il Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna sottocommissione può nominare un proprio coordina-tore.

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni; al termine del mandato i membri possono essere rieletti.

Il Comitato Scientifico ha un Coordinatore generale nella persona del Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico svolge su richiesta del Consiglio di Amministrazione una funzione propositiva e consultiva sui programmi culturali e scientifici dell'Associazione.

Il Comitato di Amministrazione delibera sulle proposte del Comitato Scientifico. Si riunisce periodicamente senza obblighi formali di convocazione.

Articolo 24

(Commissione Audit clinico)

La Commissione è composta dal Presidente dell'Associazione e da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione nominati di volta in volta in base alla loro competenza ed esperienza professionale.

La Commissione può avvalersi della consulenza del Medico Legale individuato tra gli esperti del settore.

La Commissione è presieduta dal Presidente. Esprime parere con una relazione scritta riguardo a casi clinici su richiesta dei Soci o di terzi. In caso di conflitto di interesse, il Presidente è sostituito dal Segretario.

Articolo 25

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;

- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 26

(Patrimonio della Associazione)

Il patrimonio della Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 27

(Entrate della Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione alla Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;

- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- da versamenti volontari degli associati;

- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere o privati cittadini;

- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

- da donazioni e lasciti;

- da contributi di imprese, privati e banche;

- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;

- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Articolo 28

(Destinazione degli avanzi di gestione)

Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 29

(Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte della Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 30

(Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

In caso di delibera di contributi straordinari il socio ha la possibilità di recedere dalla associazione.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dellaAssociazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 31

(Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i trenta giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea. Il bilancio con i relativi allegati, deve restare depositato presso la sede della Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano, completa con la relazione.

Articolo 32

(Scioglimento e liquidazione della Associazione)

L'Associazione può essere sciolta su delibera dell'assemblea straordinaria con apposito ordine del giorno convocata su richiesta di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci e con una maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Articolo 33

(Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Giovanni Muzzonigro

Enrico Caraceni

Valerio Beatrici

Massimo Polito

Sergio Capobianco

Vincenzo Ferrara

Giancarlo Barbieri

Dellabella Marco

Andrea Benedetto Galosi

Giuseppe Maggio notaio

 

Associazione di Urologia e Andrologia delle Marche

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